La sicurezza è garanzia dei prodotti.
Settembre 2011 |
La “Bussola” è una rubrica per i consumatori e tutti i cittadini curata dall'Avv. Mariaeugenia Di Carlo , ritornerà sul cartaceo ad Ottobre 2011
Il produttore –cioè il fabbricante del prodotto- è responsabile di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e di fornire al consumatore tutte le informazioni utili sia per valutare che per prevenire i rischi derivanti dall’uso normale o prevedile del prodotto se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze. E’ necessario che vengano indicati sul prodotto o sull’ imballaggio:
-caratteristiche del prodotto , la sua composizione, imballaggio modalità
del suo assemblaggio ed eventuale installazione e manutenzione;
-l’effetto del prodotto su altri prodotti;
-la presentazione del prodotto, etichettature, categoria di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto;
-identità ed estremi del produttore, riferimento al tipo di prodotto;
-i controlli a campione sui prodotti commercializzati, informazione ai distributori in merito ai reclami.
In caso in cui sia ravvisabile un c.d. rischio grave è necessario fornire queste
informazioni:
-elementi specifici che consentono una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
-un descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
-tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
-un descrizione dei provvedimenti adattati per prevenire i rischi per i consumatori.
Le autorità competenti hanno la funzione di controllare che i prodotti immessi
sul mercato siano sicuri, adottano le misure necessarie per limitare ed impedire l’immissione nel mercato, chiedere il ritiro - ossia impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso al consumatore oppure il richiamo - ossia ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso dal mercato del prodotto che si palesi pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
La sicurezza del prodotto viene valutata in base ala corrispondenza dello
stesso a norme nazionali in vigore nello Stato Membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione Europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore a cui si fa riferimento, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livelli di sicurezza che i consumatori possono attendersi.
Per prodotto difettoso si intende:
-il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
-l’uso al quale il prodotto può essere destinato ed i comportamenti che, in relazione ad esso si possono prevedere;
-il momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Per garantire in tutta l’UE un livello di sicurezza elevato per i consumatori è stata
emanata una Direttiva 2001/95/CE che ha introdotto una regolamentazione specifica, che garantisce la sicurezza dei prodotti fabbricati e commercializzati in Europa, attraverso una regolamentazione comune a tutti i Paesi Membri. Sono previsti obblighi generali per i fabbricanti ed i distributori, chiamati a controllo e dalla corretta applicazione dei requisiti di sicurezza dei prodotti previsti in tutta l’UE.
Tale direttiva si applica in maniera generale a tutti i prodotti a prescindere dalle tecniche di vendita utilizzate incluso i prodotti venduti attraverso la vendita a distanza ed il commercio elettronico.
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