Statuto
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
“ ARIA DI TROIA “
In Troia (FG) alla via Roma n. 62, si sono riunite le sotto indicate presone per dare vita all’associazione culturale “ ARIA DI TROIA”:
CIBELLI Aldo,
ROTONDO Luigi,
ZURLO Armando,
DONNINI Mario Rosario,
MARCONE Giuseppe Carmine,
TREDANARI Mario,
DONNINI Marisa Maria,
AQUILINO Piergiorgio,
TRICARICO Giuseppe.
Detti comparenti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
E' costituita tra i predetti una Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro denominata "ARIA DI TROIA”.
La stessa avrà una durata di 99 anni con facoltà di prorogarsi e potrà essere sciolta in base a semplice delibera assembleare.
Art. 2
L’Associazione ha lo scopo di sostenere e aggiornare la persona nel suo percorso formativo e nei vari momenti di presenza e di espressione nella società, anche tramite il sostegno alle forme organizzate di più persone e di gruppi sociali e culturali. Tutto ciò nel contesto del privilegio costituzionale dei diritti spettanti ai cittadini per le loro molteplici espressioni sociali e culturali più varie e senza alcuna aggettivazione e per la determinazione delle migliori forme con cui organizzare e rispondere alle loro necessità e alle loro esigenze.
L’Associazione in via esemplificativa ma non esaustiva persegue quindi:
a) la promozione, l’aggiornamento e l’approfondimento culturale, la ricerca scientifica, la formazione nonché l’attività di comunicazione connessi all’educazione nella sua accezione più ampia;
b) la promozione e la formazione con forme adatte alla cultura del territorio e al confronto con altre espressioni e forme culturali;
c) lo sviluppo e la diffusione di strumenti formativi, culturali, editoriali e di comunicazione;
d) la ricerca, lo studio, la documentazione e la stampa, nonché l’attuazione di convegni inerenti i molteplici settori di intervento dell'Associazione;
e) la gestione di cine-teatri, pinacoteche, biblioteche, musei pubblici e privati;
f) l’organizzazione annuale dell’assegnazione del “Rosane d’Argento” a personalità locali e non che si sono distinte in ogni campo e hanno dato lustro alla nostra “Città”.
g) ogni altro intervento formativo idoneo al perseguimento dei propri fini.
Art. 3
La sede della Associazione è fissata a Troia (FG) in via Roma n. 62. .
Art. 4
A costituire il primo Consiglio Direttivo vengono designati i signori:
il sig. Rotondo Luigi, presidente
la sig. Zurlo Armando, vice-presidente
il sig. Donnini Mario Rosario, segretario e responsabile amministrativo.
Art. 5
I direttori artistici ed editoriali fanno parte di diritto a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
.
Art. 6
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010.
Art. 7
Le quote minime per il primo anno vengono determinate in € uno (euro1) per le persone fisiche.
Art. 8
Lo Statuto allegato, che si compone di 32 articoli, è parte integrante del presente Atto Costitutivo.
I sottoscritti dichiarano di approvare pienamente il presente Atto Costitutivo perché conforme alla loro volontà e lo firmano pertanto in calce ed a margine dei fogli intermedi.
Letto, approvato e sottoscritto
Troia, lì
STATUTO
TITOLO I
Costituzione - Sede - Durata - Scopi
Art. 1
E' costituita, con sede in Troia, un’associazione di promozione sociale e culturale senza fini di lucro denominata: “ARIA DI TROIA”.
Art. 2
Essa avrà la durata di anni 99 dal giorno della sua costituzione con facoltà di prorogarsi.
Art. 3
L’Associazione ha lo scopo di sostenere e aggiornare la persona nel suo percorso formativo e nei vari momenti di presenza e di espressione nella società, anche tramite il sostegno alle forme organizzate di più persone e di gruppi sociali e culturali. Tutto ciò nel contesto del privilegio costituzionale dei diritti spettanti ai cittadini per le loro molteplici espressioni sociali e culturali e per la determinazione delle migliori forme con cui organizzare e rispondere alle loro necessità e alle loro esigenze e secondo le espressioni culturali più varie e senza alcuna aggettivazione.
L’Associazione in via esemplificativa ma non esaustiva persegue quindi:
a) la promozione, l’aggiornamento e l’approfondimento culturale;
b) la ricerca scientifica, la formazione nonché l’attività di comunicazione connessi all’educazione nella sua accezione più ampia;
c) la promozione e la formazione con forme adatte alla cultura del territorio e al confronto con altre espressioni e forme culturali;
d)lo sviluppo e la diffusione di strumenti formativi, culturali, editoriali e di comunicazione;
e) la ricerca, lo studio, la documentazione e la stampa, nonché l’attuazione di convegni inerenti i molteplici settori di intervento dell'Associazione;
f) la gestione di cine-teatri, pinacoteche, biblioteche, musei pubblici e privati;
g)l’organizzazione dell’assegnazione del “Rosone d’Argento” a personalità locali e non che si sono distinte nei vari campi e hanno dato lustro alla nostra Città;
h) ogni altro intervento formativo idoneo al perseguimento dei propri fini.
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L'Associazione potrà accedere a contributi e sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie ed offrire collaborazione, assistenza e consulenza nei settori di attività.
Art. 4
L'Associazione potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie, delegazioni e uffici di rappresentanza ovunque lo ritenga utile e opportuno.
TITOLO II
Soci
Art. 5
Possono essere Soci le persone fisiche disposte a collaborare all'attuazione dei suoi fini istituzionali e a osservare il presente Statuto.
I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.
Art. 6
Chi si trova in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente e intende essere ammesso all'Associazione, deve farne domanda al Consiglio Direttivo dichiarando:
a) i dati anagrafici e fiscali dell’ente;
b) di conoscere e accettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
c) di impegnarsi a versare il corrispettivo delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 7
Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla presentazione, dandone comunicazione all'interessato.
Trascorso tale termine la domanda è da considerarsi respinta.
Art. 8
La qualità di Socio si perde per recesso o esclusione.
Art. 9
Il Socio può recedere qualora non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e culturali.
Sull'accoglimento della dichiarazione di recesso decide il Consiglio Direttivo dopo aver constatato che ricorrono i motivi che legittimano il recesso.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio che:
a) senza giustificato motivo, sia moroso per oltre due mesi nei versamenti delle quote o nel pagamento dei debiti comunque contratti verso l'Associazione;
b) danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente, l'Associazione o fomenti dissidi o disordini di qualunque natura in seno alla stessa;
c) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti.
Nei casi sub a) e c) il Direttivo invita il Socio inadempiente a regolarizzare la sua posizione entro il termine di trenta giorni dalla data dell’avvenuta comunicazione scritta.
Trascorso tale termine inutilmente, il Consiglio Direttivo decreterà la decadenza da socio che gli verrà comunicata sempre per iscritto.
TITOLO III
Organi Sociali
Art. 11
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
i Direttori.
Assemblea dei Soci
Art. 12
L'Assemblea generale dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante lettera ordinaria, fax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo e avviso affisso all’albo sociale, da inviarsi inviata cinque(5) giorni prima dell’adunanza, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione con intervallo non inferiore ad un’ora.
In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i Soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti i consiglieri e i revisori.
Art. 13
L'Assemblea dei Soci avrà luogo almeno una volta all’anno e, comunque, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione del Presidente, sentita quella del Collegio dei Revisori;
b) procedere alla nomina delle cariche sociali;
c) determinare eventuali rimborsi spese per coloro che ricoprono cariche sociali non essendo previsti gettoni di presenza o altre indennità per le cariche ricoperte;
d) trattare tutti gli altri oggetti attribuiti dal presente Statuto all'Assemblea che, per deliberazione del Consiglio o dietro domanda motivata dei Revisori o di almeno un quinto dei Soci iscritti, fossero posti all'ordine del giorno.
La domanda dei Soci dovrà essere fatta per iscritto almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea generale.
L'Assemblea generale ordinaria o straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando intervengono almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria o straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci.
Art. 14
Lo scioglimento anticipato dell'Associazione, la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori, il cambiamento dell'oggetto sociale, non possono essere deliberati se non ottengono almeno un terzo dei voti di tutti i soci.
Art. 15
E' di competenza dell'Assemblea straordinari:
a) prorogare i termini di durata dell'Associazione;
b) modificare lo Statuto;
c) deliberare in genere su tutti gli argomenti che siano ad essa riservati dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art. 16
Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
Art. 17
L'Assemblea di norma è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un Socio nominato dall'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.
La forma delle votazioni è stabilita dall'Assemblea.
Art. 18
Delle riunioni delle assemblee ordinarie e straordinarie verrà redatto verbale scritto, che sarà firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché non intervenuti, purché prese in conformità dello Statuto e dei Regolamenti.
Consiglio Direttivo
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri eletti dall’assemblea.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvederà ad eleggere, scegliendoli fra i propri membri, il Presidente e il vice-Presidente.
Il Consiglio nominerà inoltre il Segretario e/o il responsabile amministrativo.
Qualora il Consiglio provvederà alla nomina dei Direttori questi parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 20
La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio Direttivo e/o delegato.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche dietro domanda motivata da almeno 1/3 dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
La comunicazione della convocazione deve pervenire all’interessato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
Le sedute del Consiglio Direttivo si ritengono valide quando intervengano almeno 2/3 dei membri del Consiglio fra i quali vi sia il Presidente.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive del Consiglio, è considerato decaduto dalla carica e alla prima seduta del Consiglio viene surrogato con il primo dei non eletti o in mancanza verrà nominato a cura del direttivo.
Art. 22
Le deliberazioni del Consiglio sono normalmente prese a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevarrà il voto del Presidente.
Nel caso l'oggetto della delibera riguardi persone o di affari in cui taluno dei componenti del Consiglio abbia interesse diretto o indiretto, il consigliere in questione deve astenersi dalla votazione.
Gli atti del Consiglio saranno firmati dal Presidente o da chi lo rappresenta e dal Segretario.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo provvede alla amministrazione dell'Associazione nei limiti fissati dal presente Statuto.
In particolare:
a) convoca l'Assemblea generale dei Soci, sia in sede ordinaria che straordinaria;
b) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
c) redige e propone all'Assemblea i regolamenti;
d) fissa l'importo delle quote annuali associative;
e) indirizza e sorveglia tutte le attività sociali e propone all'Assemblea le modifiche alle stesse, compila i bilanci e le relazioni annuali all'Assemblea;
f) si pronuncia sulla ammissione, recesso ed esclusione dei Soci;
g) compie qualsiasi operazione finanziaria; in tal caso provvederà ad autorizzare e delegare il proprio Responsabile Amministrativo;
h) può istituire sedi secondarie, uffici e dipendenze ovunque lo ritenga utile;
i) delibera circa l'adesione dell'Associazione ad altre Associazioni, Società, Enti, Istituti ed Organismi anche consortili e federativi, e cura la esecuzione delle deliberazioni relative;
l) compie, in genere, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dal presente Statuto non siano espressamente riservate all'Assemblea generale dei Soci.
Il Presidente
Art. 24
Il Presidente:
a) rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti agli Organi amministrativi e giudiziari e sottoscrive tutti gli atti che riguardano l'attività istituzionale dell'Ente;
b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) assicura l'attuazione dei provvedimenti decisi dal Consiglio Direttivo;
d) firma gli ordinativi di riscossione e di pagamento in conformità con le Leggi vigenti, il presente Statuto e il Regolamento di attuazione;
e) adotta, in caso di necessità e urgenza, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, che è chiamato a ratificarle nella prima riunione successiva;
f) può delegare proprie funzioni e prerogative al Vice Presidente, ad un Amministratore o al Direttore.
Collegio dei Revisori
Art. 25
La gestione sociale, qualora richiesto dalla normativa vigente, sarà controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 26
I membri del Collegio dei Revisori devono:
a) vigilare sulla esatta osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni sociali, specialmente nei riguardi dei consiglieri;
b) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano i consiglieri;
c) procedere alla risoluzione delle controversie che eventualmente nascessero tra i Soci e il Consiglio Direttivo e tra i Soci medesimi, in relazione alla interpretazione e alla applicazione dello Statuto e dei Regolamenti. In tal caso essi giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedure.
d) esercitare, in genere, tutte le funzioni demandategli dallo Statuto.
Il Direttore
Art. 27
I Direttori:
a) hanno la responsabilità dell'applicazione delle delibere adottate dagli Organi dell'Associazione concernenti l'organizzazione, l'amministrazione e il funzionamento dello stesso;
b) hanno la responsabilità del funzionamento complessivo inerente al proprio incarico;
c) hanno la responsabilità del coordinamento e del controllo degli atti di Ufficio compiuti dal personale dipendente;
d) hanno la responsabilità dell'impiego e della disciplina del personale;
e) possono rappresentare l’Associazione, su delega del Presidente, nei confronti degli interlocutori istituzionali;
TITOLO IV
Patrimonio sociale - Bilancio - Riparto utili
Art. 28
Il patrimonio sociale è costituito:
a) da contributi degli aderenti;
b) da contributi di privati;
c) da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività istituzionali o progetti;
d) da contributi di organismi internazionali;
e) da rimborsi derivanti da convenzione;
f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art. 29
L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio, che deve essere presentato all'Assemblea non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, dovrà dimostrare con chiarezza e precisione lo stato delle attività e passività e la situazione economica dell'associazione.
Art. 30
Gli eventuali avanzi netti di gestione, risultanti dal bilancio, saranno destinati integralmente al fondo spese e attività istituzionali.
In nessun caso sarà possibile distribuire, neanche indirettamente, l'avanzo di gestione e il patrimonio tra i Soci.
TITOLO V
Scioglimento dell'Associazione - Disposizioni finali
Art. 31
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, ed i revisori, stabilendone i poteri.
L'intero patrimonio sociale dovrà, quindi, essere devoluto ad altre organizzazioni che operano in settori affini a quello dell'Associazione, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 32
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di cui agli artt. 12, 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle Leggi regionali, nazionali e comunitarie in materia.
Letto, approvato e sottoscritto:
Troia,
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