Esposto Coldiretti di Foggia contro IMU fabbricati rurali Troja
Dicembre 2012 |
Comune di Troja - IMU: Esenzione fabbricati rurali strumentali. Esposto della Coldiretti di Foggia inviato al Sindaco Beccia, all'ass.re al bilancio e al Revisore dei conti.
Con riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26 ottobre u.s. avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE”, si contesta il chiaro profilo di illegittimità della delibera stessa in relazione al mancato o parziale riconoscimento dell’esenzione riservata ai fabbricati rurali strumentali ubicati nel territorio del Comune. L’art.11 del Regolamento IMU del Comune, al punto 1, lettera i, infatti così dispone: “1. Sono esenti dall’imposta:……….. i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Troia risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT che, per analogia, sono limitati ai fogli e alla particelle di cui alla precedente lettera g) del presente articolo e specificati dalla Direttiva CEE n. 268/75.” Di fatto si ritiene del tutto illegittima l’analogia con la normativa delineata dalla Direttiva CEE n. 268/75 perché riferita ai soli terreni agricoli ricadenti in aree
montane o svantaggiate delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 e ricompresi nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 che, in conseguenza di ciò beneficiano dell’esenzione IMU. Il trattamento di esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT è disciplinato da una norma diversa e precisamente dal comma 8 dell’art. 9 del D.Lgs n.23/2011 che così dispone: “ sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 226 febbraio 1994 n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). La circolare n. 3 del 18 Maggio 2012 della Direzione del Federalismo Fiscale, nel ribadire quanto sopra affermato, precisa che “ ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale ad uso strumentale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano”. L’elenco predisposto dall’ISTAT, aggiornato al 31 dicembre 2011 e consultabile sul sito internet dell’istituto, classifica il Comune di Troia come “parzialmente montano” di conseguenza l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale abbraccia l’intero territorio comunale. A conferma di quanto asserito, la stessa circolare n. 3/DF, trattando delle agevolazioni ed esenzioni per la nuova imposta, chiarisce che “l’elenco dei Comuni di cui alla Circolare n.9 del 1993 ed i criteri per l’applicazione dell’esenzione in questione sono diversi da quelli previsti per l’applicazione dell’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 8, del D.Lgs n.23 del 2011”. Norma particolare è stata dettata solo per le province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle facoltà loro riconosciute dalle norme statutarie. Dette province, infatti, con propria legge, oltre che prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all’IMU nel rispetto delle aliquote previste dall’art.13, comma 8, del DL 201/2011, hanno la possibilità di consentire agli enti locali di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni, come espressamente prevede l’art.80, comma 1-bis, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al DPR 670/1972. La Suprema Corte nella sentenza n.288 del 12 gennaio 2012 ha precisato che:” le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un’interpretazione analogica o estensiva” di conseguenza la potestà regolamentare riconosciuta all’Ente non può esplicarsi fuori dagli ambiti definiti da norma statale né dar luogo ad interpretazioni analogiche come nel caso di specie. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Fiscalità Locale ha affermato con chiarezza inequivocabile nel documento “Linee guida regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria” che la potestà regolamentare è limitata dalla riserva di legge sancita dall’articolo 23 della Carta Costituzionale ed espressamente richiamata dall’art.52 del D.Lgs.446/1997, in considerazione dei quali la potestà regolamentare del Comune non può avere ad oggetto norme concernenti l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei tributi. Alla luce di quanto precede e confidando nel fatto che la interpretazione della norma di cui al Regolamento de quo non corrisponda alla volontà di Codesta Amministrazione di penalizzare oltremodo un settore importante dell’economia comunale, già estremamente provato dalla negativa congiuntura economica, si chiede a ciascuna della parti in indirizzo di predisporre gli atti necessitati per apportare le variazioni all’adottato Regolamento IMU nel pieno rispetto delle norme istitutive dell’Imposta Municipale Propria e delle esenzioni ivi contemplate.
Distinti saluti
IL DIRETTORE
Dr. Giorgio Donnini
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