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News Dicembre 2016 Speciale “La Bussola: consigli per i consumatori”
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Speciale “La Bussola: consigli per i consumatori”

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News - Dicembre 2016
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L’attività di riscossione dei tributi a partire dal 1° luglio 2017 verrà svolta dalla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione che sarà direttamente controllata dall’Agenzia delle Entrate e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La riscossione coattiva sarà potenziata proprio perché l’Agenzia delle Entrate possiede un’anagrafe tributaria di ogni consumatore, che consentirà di accelerare e migliorare il recupero coattivo delle somme intimate per esempio pignoramento del conto corrente, dello stipendio, dei beni immobili ecc. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia ed assume la qualifica di agente della riscossione con tutti i poteri e gli obblighi che ne derivano. L’ente avrà autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, un presidente, un comitato di gestione e un collegio dei revisori dei conti. In base al D.L. n. 193/2016 le cartelle di pagamento relative alle imposte, ai tributi, ai contributi previdenziali e assistenziali, alle multe stradali emesse dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 potranno essere pagate senza interessi e sanzioni, non solo le cartelle dell’Equitalia, ma anche le iscrizioni a ruolo fatte dagli altri concessionari. Il contribuente che aderisce alla cosiddetta rottamazione potrà scegliere di pagare l'importo dividendolo in cinque rate e dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle Commissioni Tributarie. Il concessionario della riscossione dovrà comunicargli l'importo complessivo dovuto e le singole rate da pagare con le relative scadenze. Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza, ma anche quelli per le azioni esecutive del fisco. Il decreto stabilisce, che le rate concordate dei contribuenti, che hanno già in parte pagato la cartella fiscale,si bloccano e potranno aderire alla definizione agevolata,in questo caso l'importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano.

Le novità più importanti sono:

  • possibilità di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione dal 2000 al 31/12/2016;
  • dilazione di pagamento in 5 rate, di cui le prime 3 rate si pagano al 70%  entro il 2017 – la prima scadenza sarà luglio 2017 e ultime 2 rate si pagano al 30% nel 2018;
  • possibilità di aderire alla rottamazione, anche in caso di dilazione pendente con ritardo nei pagamenti, mettendo a regola i pagamenti dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
  • esclusione delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, fatta eccezione per gli interessi sulle stesse;
  • possibilità di rottamazione parziale;
  • rottamazione possibile anche per le ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali.

I pagamenti potranno essere fatti:

a)      con la domiciliazione su conto corrente bancario;

b)      con i bollettini precompilati;

c)      versare direttamente agli sportelli del concessionario della riscossione.

Il decreto non prevede la possibilità di rottamare:

  1. l'Iva all'importazione;
  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ossia le multe UE;
  3. le somme derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  4. sulle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna.

La decadenza della rateazione si verificherà se:

  • la rateazione è stata concessa dal 22 ottobre 2015, in caso di mancato pagamento di cinque rate del piano di rateazione, anche se riferite a mesi o anni non consecutive.
  • la rateazione è stata concessa dal 22 giugno 2013 e prima del 22 ottobre 2015, in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive;
  • la rateazione è stata concessa a partire dal 2 marzo 2012 e fino al 21 giugno 2013 in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
  • la rateazione è stata concessa prima del 2 marzo 2012, in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

L’avv. Mariaeugenia Di Carlo augura a tutti i lettori Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

 

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