Italian English French German Portuguese Spanish

Rubriche La Bussola RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: AGEVOLAZIONI FISCALI 2014

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: AGEVOLAZIONI FISCALI 2014

(2 voti, media 5.00 di 5)
Valutazione attuale: / 2
ScarsoOttimo 
Share Link: Share Link: Google Facebook Myspace Ask Yahoo Bookmarks

Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata,la legge di stabilità 2014 ha prorogato al 31dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di € 96.000,00 per unità immobiliare e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di € 48.000,00 per unità immobiliare. La legge di stabilità 2014 ha prorogato:

1. la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità,se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

I contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

  • 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 1dicembre 2014, con un limite massimo di € 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare;

  • 40% delle spese che saranno sostenute nell’anno 2015, sempre con il limite massimo di € 96.000,00 per unità immobiliare;

  • 36%, con il limite di € 48.000,00 per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2016.

L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di € 96.000,00.

2. la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000 e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Tra i principali adempimenti:

  • l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;

  • la riduzione della percentuale (dal 10% al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che le banche e le Poste hanno l’obbligo di operare;

  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;

  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente dell’immobile;

  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali (dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali).

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

- proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise;

- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:

- causale del versamento: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 - Pagamento fattura n…………… del……….a favore di …………..partita Iva…….. con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 17/1986);

- codice fiscale del soggetto che paga e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per quali acquisti la detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l’acquisto di:

- mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo;

- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici,lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di € 10.000 (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’IVA ridotta al 10%. Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

ESEMPIO

Costo totale dell’intervento € 10.000,00 di cui:

a) per prestazione lavorativa € 4.000,00;

b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) € 6.000,00.

Su questi € 6.000,00 di beni significativi, l’IVA al 10% si applica solo su € 4.000,00, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (€ 10.000,00 - € 6.000,00 = € 4.000,00). Sul valore residuo (€ 2.000,00) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.

Non si può applicare l’IVA agevolata al 10%:

-ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;

-alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;

-alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

 

 

 

Valid CSS! [Valid RSS]

Licenza Creative Commons
Questo opera è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.