Italian English French German Portuguese Spanish

Rubriche La Bussola STALKING- - STALKING CONDOMINIALE

STALKING- - STALKING CONDOMINIALE

(1 voto, media 5.00 di 5)
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 
Share Link: Share Link: Google Facebook Myspace Ask Yahoo Bookmarks

Stalking è una parola anglossassone e significa “fare la posta” trattasi di comportamenti ripetuti di tipo persecutorio es. minaccia, molestia ed atti lesivi continuati, tali da indurre nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico, che finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della vittima, provoca grave stato di ansia o di paura, ingenera un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata alla vittima. Lo stalking non è un fenomeno omogeneo, quindi, non è possibile ricostruire un perfetto modello di condotta tipica. Al di là delle modalità specifiche che contraddistinguono i singoli episodi di persecuzione, in genere il reato si realizza attraverso la combinazione di più azioni moleste es: sorvegliare, inseguire, aspettare, raccogliere informazioni sulla vittima, seguire i suoi movimenti, intrusioni attraverso gli appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro, pedinamenti tentativi di comunicazione e di contatto di vario tipo,diffusione di dichiarazioni diffamatorie ed oltraggiose a carico della vittima.

Di recente è stato introdotto il reato di stalking condominiale che può essere definito come quelli insieme di atti persecutori perpetrati contro una o più persone: il vicino di casa che mette in atto azioni e comportamenti che si protraggono nel tempo tali da generare ansia,da disturbare il normale svolgimento della vita al punto da far cambiare abitudine al vicino. In fondo molestare i vicini di casa è semplice: mobili trascinati sul pavimento,cassetti sbattuti, passi con scarpe, musica ad alto volume. Le vittime dello stalking condominiale subiscono come le altre vittime uno stillicidio persecutorio e provocatorio, talvolta con aumento di proporzionale dei disagi tanto più le vittime si attivano per tutelare i propri diritti.

La Cassazione pen. Sez. V, 25/05/2011 n. 20895 si è pronunciata sullo stalking condominiale affermando peraltro, che vi è stalking anche se gli atti persecutori si rivolgono a persone diverse e non è necessario che il comportamento persecutorio sia tenuto verso una stessa persona. Inoltre, sostiene la Cassazione anche solo due episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis c.p. se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare abitudini di vita.

Il delitto di atti persecutori prevede una pena edittale compresa tra un minimo di 6 mesi ad un massimo di 4 anni di reclusione.

L’articolo 3 della dichiarazione universale dei diritti umani sancisce: “ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”.

Si può affermare che la Cassazione si appresta ad un efficace strumento di tutela a difesa di tutti coloro che vengono lesi ingiustamente da una serie di comportamenti illegittimi, tali da determinare un turbamento alla tranquillità della vita quotidiana.

Ancora prima di essere un fenomeno giuridico il diritto è un fenomeno sociale, come il fenomeno giuridico nasce là dove esiste una qualche forma di aggregazione umana, così lo sviluppo della società si svolge all’interno delle regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti che la compongono. Lo scopo del diritto è appunto quello di regolare e rispondere alle esigenze della società, pertanto tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale non può esserci un nesso di stretta dipendenza e derivazione, il diritto nasce come un governace delle relazioni sociali e alle medesime relazioni si applica.

 

 

 

Valid CSS! [Valid RSS]

Licenza Creative Commons
Questo opera è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.