Diritto di recesso e/o ripensamento
Tutela per il consumatore
Il diritto di recesso, o di “ripensamento”, consiste nella possibilità, concessa al consumatore, di sciogliere il vincolo contrattuale con il venditore, restituendo il bene acquistato oppure revocare l’ordine effettuato, ottenendo di conseguenza la restituzione del prezzo pagato. Il diritto di recesso, fino al 13/06/2014 aveva la durata di 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno dell’acquisto di una merce, dal 14/06/2014 in merito alla direttiva sui diritti dei consumatori del 2011, è entrata in vigore una normativa volta a migliorare la tutela dei consumatori che ha modificato la modalità contrattuale di pagamento per tutti i contratti di acquisto effettuati a distanza, dallo shopping on line e per telefono a quello esercitato fuori dai locali commerciali.Una normativa che uniforma la disciplina contrattuale italiana a quella europea, che permetterà agli utenti italiani che acquistano online, magari da un sito francese o tedesco, di considerare come tempo utile per un eventuale recesso il periodo di 14 giorni, uguale in qualunque Paese dell’Unione Europea. Il periodo di tempo per ‘ripensarci’ decorre dal giorno della conclusione del contratto, se si tratta di servizi; dal giorno di consegna della merce, nel caso di vendita di beni. Il recesso deve essere sempre comunicato per posta, preferibilmente tramite
raccomandata o eventuale mail o fax. Il venditore avrà dunque l’obbligo di rimborsare tutti i pagamenti già fatti dall’acquirente, utilizzando il suo stesso metodo di pagamento, incluse le spese di consegna della merce. Il consumatore, invece, dovrà sostenere i costi della restituzione. Il commerciante ha l’obbligo di dare al consumatore tutte le informazioni relative al diritto di recesso, prima che sia stipulato un qualunque contratto. In tal caso si tratterebbe di violazione degli obblighi informativi da parte sua, e il consumatore allora non dovrebbe sostenere nemmeno il costo della restituzione della merce Una novità per l’Italia riguarda la conferma dei contratti di fornitura conclusi per telefono. La direttiva 2011/83/UE prevedeva come “opzionale” l’obbligo da parte del “venditore” di confermare l’offerta al consumatore, il quale resta vincolato solo dopo averla accettata per iscritto, anche con firma elettronica, ovvero dopo che con il suo consenso l’accettazione dell’offerta sia stata registrata su un supporto durevole, considerata la notevole diffusione dei contratti conclusi per telefono, si è ritenuto opportuno introdurre tale obbligo nel nostro ordinamento. Le finalità che intende soddisfare questo recente provvedimento sono molteplici:
1. agevolare i consumatori nella conclusione delle trattative commerciali, nel senso di consentire il maggior grado di consapevolezza delle proprie scelte;
2.consentire ai professionisti di operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno che in quello transfrontaliero.
La completa armonizzazione, a livello europeo, della disciplina del diritto di recesso nei contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali consentirà infatti un migliore funzionamento dei mercato e notevoli risparmi, in termini di oneri amministrativi, per le imprese.
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