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News Ottobre 2011 Dissequestrato il parco eolico di S. Agata
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Dissequestrato il parco eolico di S. Agata

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News - Ottobre 2011
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La Cassazione aveva deciso che fosse il Tribunale del riesame a decidere sulle sorti del parco eolico di S. Agata. Non erano, tuttavia, ancora state rese note le motivazioni della sentenza. Queste ultime sono state infine depositate e di tanto rendiamo conto.

La corte di Cassazione, con sentenza 27047 dell’11-7-2011 ha preso atto del fatto che il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il quale ha stabilito che, fino all’emanazione di apposito decreto, “non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 gli interventi da realizzare sugli impianti (…) eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse". L’art. 6 prevede una "procedura abilitativa semplificata (…) la cui competenza è demandata al comune”. Sostine la Cassazione che “Alla luce di questa normativa sopravvenuta, che si applica anche al presente procedimento cautelare, spetta al giudice del merito,

e quindi al tribunale del riesame, valutare se possono ancora ritenersi validi sia i criteri utilizzati per distinguere tra modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali, sia la ratio della disciplina […]nonché se ricorrono le condizioni di fatto per applicare la dianzi riportata norma transitoria”. Il Tribunale di Foggia, recependo la decisione della Suprema Corte, ha disposto il dissequestro del parco eolico di S. Agata, che è tornato nella disponibilità dei legittimi proprietari.

Questa vicenda – con riferimento alla fase cautelare – si conclude positivamente per i protagonisti della vicenda giudiziaria che hanno potuto beneficiare della legge intervenuta nel marzo 2011.

Ricordiamo, infatti, che essi erano stati anche incriminati proprio perché erano state autorizzate variazioni al parco eolico senza l’autorizzazione regionale. La normativa intervenuta, invece, seppur in via transitoria, demanda la competenza ai comuni, quindi facendo, di fatto, potenzialmente cadere quell’ipotesi di reato.

Prosegue il giudizio di merito per l’accertamento della responsabilità penale degli imputati che dovrà essere passata al vaglio dei giudici del dibattimento.

G.I.

 

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